Art. 17.
(Personale dell'ACS).

      1. Il personale dell'ACS è inquadrato sulla base di un negoziato tra il direttore generale, a tal fine coadiuvato dalla divisione del personale, di cui all'articolo 16, comma 4, e le organizzazioni sindacali, a livello intercategoriale, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, con il quale si procede all'individuazione del contratto collettivo nazionale del lavoro cui fare riferimento per il predetto inquadramento. Le contrattazioni successive sono svolte con le organizzazioni sindacali della categoria individuata a seguito della procedura negoziale di cui al primo periodo.
      2. Fino alla definizione della nuova normativa di cui al comma 1 si applicano le disposizioni contrattuali relative al personale della Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo del Ministero degli affari esteri, in vigore alla data di entrata in vigore della presente legge.
      3. Lo status del personale dipendente dell'ACS deve tenere conto dell'esigenza di tutelarne e valorizzarne l'indipendenza, l'imparzialità e la professionalità.